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Blog della FISTeL Emilia Romagna

lunedì 4 febbraio 2013

ASPI "la nuova indennità di disoccupazione"


La legge del 28 giugno 2012 n° 92 ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2013, quella che veniva comunemente denominata “Indennità di disoccupazione” istituendo due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione (ASPI e mini-ASPI).
 DESTINATARI
Tutti i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, e che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro. Le dimissioni, o la risoluzione consensuale, non danno diritto all’ASPI se non in alcuni particolari casi. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni,così come gli operai agricoli e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
REQUISITI
Per ottenere l' ASPI sono necessari i seguenti requisiti:
·       Aver maturato almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente
·       avere 2 anni di anzianità assicurativa presso l’INPS
·       essere in stato di disoccupazione ai sensi del Decreto 181/2000: quindi è necessario avere presentato la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego competente, in base al domicilio del lavoratore
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
Presentare al Centro per l’Impiego l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre presentare apposita domanda all'Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento: la data di spettanza del trattamento è l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e ciò può essere fatto individualmente (in questo caso è necessario dotarsi del PIN di accesso INPS), o anche tramite un Patronato.
 DURATA
Per l' anno 2013 l' ASPI spetta per una durata massima di 8 mesi, se il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni, per una durata massima di 12 mesi se il lavoratore ha una età pari o superiore a 50 anni.
Per gli anni successivi i periodi di copertura dell’ASPI aumenteranno gradualmente per arrivare a “regime” nel 2016 (12 mesi al di sotto dei 55 anni di età, 18 mesi per i più anziani)
IMPORTO
L’indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Sarà pari al 75% di questa media mensile nel caso in cui sia pari o inferiore, per il 2013, a 1180 euro/mensili. Nel caso in cui la media sia superiore a detto importo, l’indennità è pari al 75% di 1180 euro (885 euro) incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
 SOSPENSIONE
In caso di nuova attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l'ASPI è sospesa d'ufficio e riprende a decorrere al termine del rapporto di lavoro.

DECADENZA
Il lavoratore decade dall' ASPI nei seguenti casi:
·       perdita dello stato di disoccupazione
·       nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi
·       inizio di attività in forma autonoma senza comunicazione all'Inps
·       raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
·       diritto all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di optare per l'ASPI

Inoltre se il lavoratore:
·       rifiuti di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente
·       non accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento all'importo lordo dell' Aspi

In entrambi i casi le attività lavorative o di formazione si devono svolgere in un luogo distante non oltre 50 Km o raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici.



La MINI – ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti.
Alla mini-ASPI si applica la stessa disciplina dell’indennità di disoccupazione ASPI. Requisiti: 13 settimane di contribuzione da attività lavorative negli ultimi 12 mesi. Durata: l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti. Presentazione della domanda: la domanda va presentata all'Inps con le stesse modalità e termini previsti per l'ASPI. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato la mini – ASPI è sospesa d'ufficio per un periodo massimo di 5 giorni. 




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