La legge del 28 giugno 2012 n° 92 ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2013, quella che veniva comunemente
denominata “Indennità di disoccupazione” istituendo due nuove indennità mensili
per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione (ASPI e mini-ASPI).
Tutti i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti,
i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in
forma subordinata, e che abbiano perso
involontariamente il posto di lavoro. Le dimissioni, o la risoluzione
consensuale, non danno diritto all’ASPI se non in alcuni particolari casi. Sono esclusi i dipendenti a tempo
indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni,così come gli operai agricoli e i
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i
quali resta confermata la specifica normativa.
REQUISITI
Per ottenere l' ASPI sono
necessari i seguenti requisiti:
· Aver maturato almeno 1
anno di contribuzione nel biennio precedente
· avere 2 anni di
anzianità assicurativa presso l’INPS
· essere in stato di
disoccupazione ai sensi del Decreto 181/2000: quindi è necessario avere
presentato la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al Centro per
l’Impiego competente, in base al domicilio del lavoratore
COSA DEVE FARE IL
LAVORATORE?
Presentare al Centro per l’Impiego l’immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre presentare apposita domanda
all'Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento: la data di
spettanza del trattamento è l'ottavo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. La domanda va
presentata esclusivamente in via telematica e ciò può essere fatto
individualmente (in questo caso è necessario dotarsi del PIN di accesso
INPS), o anche tramite un Patronato.
Per l' anno 2013 l' ASPI spetta per una
durata massima di 8 mesi, se il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni, per
una durata massima di 12 mesi se il lavoratore ha una età pari o superiore a 50
anni.
Per gli anni successivi i periodi di copertura
dell’ASPI aumenteranno gradualmente per arrivare a “regime” nel 2016 (12 mesi
al di sotto dei 55 anni di età, 18 mesi per i più anziani)
IMPORTO
L’indennità è rapportata ad una nuova base di
calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni.
Sarà pari al 75% di questa media mensile nel caso in cui sia
pari o inferiore, per il 2013, a 1180 euro/mensili. Nel caso in cui la media
sia superiore a detto importo, l’indennità è pari al 75% di 1180 euro (885
euro) incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la
retribuzione mensile e il predetto importo.
In caso di nuova attività lavorativa con
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l'ASPI è
sospesa d'ufficio e riprende a decorrere al termine del rapporto di lavoro.
DECADENZA
Il
lavoratore decade dall' ASPI nei seguenti casi:
·
perdita
dello stato di disoccupazione
·
nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi
·
inizio
di attività in forma autonoma senza comunicazione all'Inps
·
raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
·
diritto
all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di optare per l'ASPI
Inoltre
se il lavoratore:
·
rifiuti
di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva
proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente
·
non
accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore
almeno del 20 per cento all'importo lordo dell' Aspi
In entrambi i casi le attività lavorative o di
formazione si devono svolgere in un luogo distante non oltre 50 Km o
raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici.
La MINI – ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a
requisiti ridotti.
Alla mini-ASPI si applica la stessa disciplina
dell’indennità di disoccupazione ASPI. Requisiti:
13 settimane di contribuzione da attività lavorative negli ultimi 12 mesi. Durata: l’indennità è corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione nei 12 mesi precedenti. Presentazione della
domanda: la domanda
va presentata all'Inps con le stesse modalità e termini previsti per l'ASPI. In
caso di nuovo contratto di lavoro subordinato la mini – ASPI è sospesa
d'ufficio per un periodo massimo di 5 giorni.

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